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Testo del Trattato dell'Atlantico del Nord
(Washington, 4 aprile 1949)

Preambolo

Gli Stati partecipanti al presente trattato,
riaffermando la loro fede negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite e il loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i Governi,
decisi a salvaguardare la liberto dei loro popoli, il loro retaggio comune e la loro civiltà, fondati sui principi della democrazia, le libertà individuali e la prevalenza del diritto,
preoccupati di favorire nella zona dell'Atlantica del Nord il benessere e la stabilità,
decisi a riunire i loro sforzi per la loro difesa collettiva e per il mantenimento della pace e della sicurezza,
si sono accordati sul presente trattato dell'Atlantico del Nord:

Art. 1

Le parti si impegnano, cosi come è stabilito nella Carta delle Nazioni Unite, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi disputa internazionale nella quale potrebbero essere implicate, in modo che la pace e la sicurezza internazionali, così come la giustizia, non siano poste in pericolo, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza in modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.

Art. 2

Le parti contribuiranno allo sviluppo di relazioni interna­zionali pacifiche ed amichevoli, rafforzando le loro libere istituzioni, assicurando una migliore comprensione dei principi su cui si basano le suddette istituzioni e sviluppando le condi­zioni atte a garantire la stabilità e il benessere. Esse si sfor­zeranno di eliminare tutti i contrasti nella loro politica econo­mica internazionale ed incoraggeranno la collaborazione econo­mica reciproca.

Art. 3

Allo scopo di raggiungere con maggior efficacia la realizzazione degli obiettivi del presente trattato, le parti, agendo individualmente e congiuntamente, in modo continuo ed effet­tivo, mediante lo sviluppo delle loro risorse e prestandosi reci­proca assistenza, manterranno ed aumenteranno la loro capacità individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato.

Art. 4

Le parti si consulteranno ogni volta che, nell'opinione di una di esse, l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una di esse siano minacciate.

Art. 5

Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America del Nord sarà considerato un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza con­vengono che, se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva, riconosciuto dall'ari. 51 della Carta delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate, intrapren­dendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella zona dell'Atlantico del Nord.
Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso, saranno immediatamente segnalati al Consiglio di sicurezza. Tali misure verranno sospese quando II Consiglio di sicurezza avrà preso le misure necessario per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

Art. 6

Agli effetti dell'ari. 5, per attacco armato contro una o più partì si intende un attacco armato contro il territorio di una di esse in Europa o nell'America del Nord, contro i diparti­menti francesi di Algeria, contro le forze di occupazione  di una delle parti in Europa contro le isole poste sotto la giuri­sdizione di una delle parti nella zona dell'Atlantico del Nord, a nord del Tropico del Cancro; contro navi o aerei di una delle parti nella stessa zona.

Art. 7

Il presente trattato non pregiudica e non dovrà essere come pregiudicante in alcun modo i diritti e gli obblighi deri­vanti dalia Carta alle parti che sono mèmbri delle Nazioni Unite, o la responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Art. 8

Ogni parte dichiara che nessuno degli impegni internazio­nali ora in vigore fra Stati è in contraddizione con le dispo­sizioni del presente trattato e si obbliga a non assumere alcun impegno internazionale in contrasto col presente trattato.

Art. 9

In forza di questa disposizione le parti istituiscono un Consiglio, nel quale ciascuna di esse sarà rappresentata, che avrà la funzione di esaminare le questioni concernenti l'appli­cazione del trattato. Il Consiglio sarà organizzato in modo da potersi riunire rapidamente in qualsiasi momento. Il Consiglio istituirà gli organi sussidiar! che risulteranno necessari, e in particolare istituirà immediatamente un Comitato di difesa che raccomanderà le misure da adottare per l'applicazione degli artt. 3 e 5

Art. 10

Le parti potranno, con accordo unanime, invitare a parte­cipare al presente trattato qualsiasi altro Stato europeo capace di favorire lo sviluppo dei principi del presente trattato e di contribuire alla sicurezza della zona dell'Atlantico del Nord. Ogni Stato così Invitato potrà diventare membro del trattato depositando il proprio strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'Ame­rica informerà ognuna delle parti dell'avvenuto deposito di ciascuno strumento di adesione.

Art. 11

II presente trattato sarà ratificato e le sue disposizioni saranno applicate dalle parti in conformità con le rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depo­sitati, appena possibile, presso il Governo degli Stati Uniti d'America che darà notifica dell'avvenuto deposito di ciascuno strumento di ratifica a tutti gli altri firmatari. Il trattato entrerà in vigore tra gli Stati che l'avranno ratificato non appena le ratifiche della maggioranza dei firmatari, ivi compresi il Belgio, il Canada, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Regno Unito e gli Stati Uniti, saranno state depositate, e avrà effetto per gli Stati firmatari dal giorno del deposito della loro ratifica.

 Art. 12

Trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore del trattato, o in qualsiasi momento a partire da quel termine, le parti, a richiesta di una di esse, si consulteranno allo scopo di rivedere il trat­tato prendendo in considerazione i fattori che a quell'epoca riguarderanno la pace e la sicurezza nella zona dell'Atlantico del Nord, ivi compreso lo sviluppo di accordi universali e regionali conclusi nell'ambito della Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Art. 13

Trascorsi vent'anni dall'entrata in vigore del trattato, ognuna delle parti potrà cessare di essere parte del trattato, un anno dopo la notifica della propria denuncia al Governo degli Stati Uniti d'America, che informerà i Governi delle altre parti del deposito di ciascuna notifica di denuncia.

Art. 14

II presente trattato, del quale i testi inglese e francese fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Go­verno degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenti­cate del trattato saranno trasmesse da quel Governo ai Governi degli altri Stati firmatari

 

 

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