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Testo del Trattato dell'Atlantico
del Nord
(Washington, 4 aprile 1949)

Preambolo
Gli Stati partecipanti al presente
trattato,
riaffermando la loro
fede negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite e il
loro desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i
Governi,
decisi a salvaguardare
la liberto dei loro popoli, il loro retaggio comune e la loro civiltà,
fondati sui principi della democrazia, le libertà individuali e la
prevalenza del diritto,
preoccupati di
favorire nella zona dell'Atlantica del Nord il benessere e la
stabilità,
decisi a riunire i
loro sforzi per la loro difesa collettiva e per il mantenimento della
pace e della sicurezza,
si sono accordati sul
presente trattato dell'Atlantico del Nord:
Art. 1
Le parti si impegnano,
cosi come è stabilito nella Carta delle Nazioni Unite, a comporre con
mezzi pacifici qualsiasi disputa internazionale nella quale potrebbero
essere implicate, in modo che la pace e la sicurezza internazionali,
così come la giustizia, non siano poste in pericolo, e ad astenersi
nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o
all'impiego della forza in modo incompatibile con gli scopi delle
Nazioni Unite.
Art. 2
Le parti
contribuiranno allo sviluppo di relazioni internazionali pacifiche ed
amichevoli, rafforzando le loro libere istituzioni, assicurando una
migliore comprensione dei principi su cui si basano le suddette
istituzioni e sviluppando le condizioni atte a garantire la stabilità
e il benessere. Esse si sforzeranno di eliminare tutti i contrasti
nella loro politica economica internazionale ed incoraggeranno la
collaborazione economica reciproca.
Art. 3
Allo scopo di
raggiungere con maggior efficacia la realizzazione degli obiettivi del
presente trattato, le parti, agendo individualmente e congiuntamente,
in modo continuo ed effettivo, mediante lo sviluppo delle loro
risorse e prestandosi reciproca assistenza, manterranno ed
aumenteranno la loro capacità individuale e collettiva di resistenza
ad un attacco armato.
Art. 4
Le parti si
consulteranno ogni volta che, nell'opinione di una di esse,
l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di
una di esse siano minacciate.
Art. 5
Le parti convengono
che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o
nell'America del Nord sarà considerato un attacco diretto contro tutte
le parti, e di conseguenza convengono che, se tale attacco dovesse
verificarsi, ognuna di esse nell'esercizio del diritto di legittima
difesa individuale o collettiva, riconosciuto dall'ari. 51 della Carta
delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate,
intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le
altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso
l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza
nella zona dell'Atlantico del Nord.
Ogni attacco armato
di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso,
saranno immediatamente segnalati al Consiglio di sicurezza. Tali
misure verranno sospese quando II Consiglio di sicurezza avrà preso le
misure necessario per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza
internazionali.
Art. 6
Agli effetti
dell'ari. 5, per attacco armato contro una o più partì si intende un
attacco armato contro il territorio di una di esse in Europa o
nell'America del Nord, contro i dipartimenti francesi di Algeria,
contro le forze di occupazione di una delle parti in Europa contro le
isole poste sotto la giurisdizione di una delle parti nella zona
dell'Atlantico del Nord, a nord del Tropico del Cancro; contro navi o
aerei di una delle parti nella stessa zona.
Art. 7
Il presente trattato
non pregiudica e non dovrà essere come pregiudicante in alcun modo i
diritti e gli obblighi derivanti dalia Carta alle parti che sono
mèmbri delle Nazioni Unite, o la responsabilità primaria del Consiglio
di sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionali.
Art. 8
Ogni parte dichiara
che nessuno degli impegni internazionali ora in vigore fra Stati è in
contraddizione con le disposizioni del presente trattato e si obbliga
a non assumere alcun impegno internazionale in contrasto col presente
trattato.
Art. 9
In forza di questa
disposizione le parti istituiscono un Consiglio, nel quale ciascuna di
esse sarà rappresentata, che avrà la funzione di esaminare le
questioni concernenti l'applicazione del trattato. Il Consiglio sarà
organizzato in modo da potersi riunire rapidamente in qualsiasi
momento. Il Consiglio istituirà gli organi sussidiar! che risulteranno
necessari, e in particolare istituirà immediatamente un Comitato di
difesa che raccomanderà le misure da adottare per l'applicazione degli
artt. 3 e 5
Art. 10
Le parti potranno,
con accordo unanime, invitare a partecipare al presente trattato
qualsiasi altro Stato europeo capace di favorire lo sviluppo dei
principi del presente trattato e di contribuire alla sicurezza della
zona dell'Atlantico del Nord. Ogni Stato così Invitato potrà diventare
membro del trattato depositando il proprio strumento di adesione
presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati
Uniti d'America informerà ognuna delle parti dell'avvenuto deposito
di ciascuno strumento di adesione.
Art. 11
II presente trattato
sarà ratificato e le sue disposizioni saranno applicate dalle parti in
conformità con le rispettive procedure costituzionali. Gli strumenti
di ratifica saranno depositati, appena possibile, presso il Governo
degli Stati Uniti d'America che darà notifica dell'avvenuto deposito
di ciascuno strumento di ratifica a tutti gli altri firmatari. Il
trattato entrerà in vigore tra gli Stati che l'avranno ratificato non
appena le ratifiche della maggioranza dei firmatari, ivi compresi il
Belgio, il Canada, la Francia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Regno
Unito e gli Stati Uniti, saranno state depositate, e avrà effetto per
gli Stati firmatari dal giorno del deposito della loro ratifica.
Art. 12
Trascorsi dieci anni
dall'entrata in vigore del trattato, o in qualsiasi momento a partire
da quel termine, le parti, a richiesta di una di esse, si
consulteranno allo scopo di rivedere il trattato prendendo in
considerazione i fattori che a quell'epoca riguarderanno la pace e la
sicurezza nella zona dell'Atlantico del Nord, ivi compreso lo sviluppo
di accordi universali e regionali conclusi nell'ambito della Carta
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionali.
Art. 13
Trascorsi vent'anni
dall'entrata in vigore del trattato, ognuna delle parti potrà cessare
di essere parte del trattato, un anno dopo la notifica della propria
denuncia al Governo degli Stati Uniti d'America, che informerà i
Governi delle altre parti del deposito di ciascuna notifica di
denuncia.
Art. 14
II presente trattato,
del quale i testi inglese e francese fanno ugualmente fede, sarà
depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America.
Copie debitamente autenticate del trattato saranno trasmesse da quel
Governo ai Governi degli altri Stati firmatari
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