Un’occhiata da vicino al DDL Levi-Prodi
Posted by Il Duca on 22 Oct 2007 at 10:49 am | Tagged as: Internet, Libertà, Politica, Sinistra
Forse avete le idee un po’ confuse sul Decreto Legge di cui si parlava nell’articolo precedente perché né le fonti citate né io abbiamo riportato il testo. Magari qualche zelante pecora belante avrà esclamato “prima di criticare una legge sarebbe meglio informarsi” e ha giustamente ragione: è inutile dirvi che fa schifo se non ve la faccio anche leggere!
Errore da parte mia che risolverò ora fornendovi due estratti molto ghiotti e il link al testo integrale del DDL. Le sottolineature al testo sono mie.
Art. 5
(Esercizio dell’attività editoriale)
1. Per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative.Art. 7
(Attività editoriale su internet)
1. L’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale su internet rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa.
2. Per le attività editoriali svolte su internet dai soggetti pubblici si considera responsabile colui che ha il compito di autorizzare la pubblicazione delle informazioni.
Le implicazioni di quanto scritto nel DDL sono così ovvie che offenderei la vostra intelligenza se ve le spiegassi, ma oggi sono in vena di insultarvi e tanto per andare sul sicuro ve le traduco chiaramente… ;-)

Art.5: Chi scrive sul web o nel giornalino della scuola, per diletto e in modo non professionale né lucrativo, è ora autentico editore come il direttore di Panorama o il direttore del Corriere.
Art7, punto 1: chi scrive in internet su un proprio sito/blog personale è il creatore di un prodotto editoriale e come tale deve registrarsi, né più né meno che se pubblicasse il Sole 24 Ore. Essendo a tutti gli effetti il responsabile di un’opera editoriale, eventuali crimini commessi (diffamazione, ad esempio) si aggravano passando da “reato commesso personalmente” (per dirlo in modo semplice) a “reato commesso a mezzo stampa“. Per farvi un esempio: se scrivete su un muro che Prodi che è un cretino state commettendo diffamazione (e vandalismo…), ma se lo pubblicate su un giornale con 200mila copie di tiratura in tutta Italia state commettendo “diffamazione aggravata a mezzo stampa”. Ora scriverlo sul vostro blog non sarà più come averlo scritto sul muro (senza il vandalismo, però!), ma come se lo aveste fatto pubblicare in prima pagina su Il Corriere della Sera. Vi sembra giusto?
Art.7 punto 2: il responsabile di tutto ciò che viene scritto (articoli, commenti agli articoli, post delle discussioni di un forum) è il gestore del sito, per cui eventuale commenti diffamatori scritti da un utente non saranno più colpa del solo utente, ma diverranno “diffamazione a mezzo stampa” di cui è colpevole l’editore del sito. Lasciare i commenti aperti o il forum attivo quando si va in vacanza potrebbe diventare un ottimo modo per farsi sbattere in galera per colpa di qualche scemo di passaggio.
Dopo aver letto questi due articoli di legge così generici da colpire tutti (incluso l’uomo medio con il blog dedicato al suo pesce rosso e non solo i grandi siti come quello di Beppe Grillo o le vere e proprie testate giornalistiche parallele online), il famoso DDL diventa molto peggiore di quanto sembrasse leggendo i soli articoli di commento, nevvero?
Ora leggetevi anche il Decreto di Legge in versione integrale, tanto per divertirvi:
http://www.carraronan.org/allegati/DDL_editoria_030807.pdf

alaslda
Brutta storia :O